È stata finalmente pubblicata la direttiva UE 2019/904 relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente [Consulta il testo integrale]
Per quanto riguarda gli imballaggi flessibili, ecco le principali misura dell’articolo 8:
– si prevede la definizione di regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per “pacchetti e involucri realizzati con materiali flessibili contenenti alimenti destinati al consumo immediato dal pacchetto o involucro senza ulteriori preparazioni”;
– si richiede che i costi delle campagne di pulizia dei rifiuti e di sensibilizzazione siano coperti dagli schemi EPR, integrando i requisiti EPR esistenti.
Vi è inoltre una disposizione importante dell’articolo 5 della direttiva UE 2019/904 che vieta i prodotti fabbricati con plastica oxo-degradabile.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021, anche se per alcuni articoli della direttiva le date di entrata in vigore sono posticipate agli anni successivi.
La Direttiva non prevede obblighi di limitazione d’uso per gli imballaggi flessibili pertanto, in attesa delle disposizioni nazionali che stabiliranno l’ammontare del contributo da pagare, non ha alcun significato dichiarare la conformità alla direttiva.